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Scommesse, Cassazione annulla sequestro Ctd discriminato da bando Monti, Avv. Scarano ad Agimeg: “Ulteriore provvedimento positivo a testimonianza della bontà dell’operato dei ctd”Cassazione annulla sequestro Ctd discriminato da bando Monti, Avv. Scarano

Continua incessante il lavoro dello Studio Scarano. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato il sequestro disposto nei confronti di un Ctd di Verona collegato al bookmaker estero Centurionbet, disponendo il rinvio al giudice territoriale.

“Sottolineiamo l’importanza di avere ricevuto un ulteriore provvedimento positivo – ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Vincenzo Scarano, legale esperto in betting in moltissimi procedimenti che hanno avuto come protagonisti i CTD – e la bontà dell’operato dei Ctd. La Cassazione ha evidenziato come i principi di diritto permangano, ribadendo la discriminazione subìta dal Ctd che non ha ottenuto l’88 Tulps in quanto il bookmaker è stato discriminato dal Bando Monti”. Nella sentenza la Suprema Corte ribadisce che la clausola sulla cessione gratuita della rete – contenuta nel bando Monti – è contraria al diritto comunitario. Per la Cassazione “sussiste infatti, sul piano dei principi, il contrasto con gli art. 49 e 56 TFUE della clausola che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività, per scadenza del termine della concessione, l’uso di beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco”. In sostanza, quindi, il bookmaker di fronte a una restrizione all’accesso non ha partecipato al bando di gara e non ha quindi ottenuto la concessione. Il ctd in questione – prosegue l’avvocato Scarano – “ha dimostrato di aver richiesto alla questura la licenza di pubblica sicurezza e di non averla ottenuta unicamente perché il bookmaker non era in possesso della concessione. Adesso il giudice territoriale dovrà riassumere i giudizi e verificare il grado di antieconomicità derivante dalla virtuale partecipazione alla gara da parte del bookmaker”. Per la Cassazione quindi “l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Verona che procederà a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero”. cr/AGIMEG

Articolo pubblicato su scommettitore.wordpress.com

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