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Scommesse, avv. Scarano (Bet1128) “Il rinvio alla Suprema Corte Costituzionale sulla legittimità del bando è un passo epocale per il mercato italiano dei giochi”

“Il rinvio alla Suprema Corte Costituzionale sulla questione della legittimità del bando di gara segna un passo epocale per la giurisprudenza italiana in materia di giochi. Difficile stabilire i tempi della Corte (probabilmente 7-8 mesi, ndr) ma qualora vengano ravvisati elementi di incostituzionalità potrebbe davvero essere rivisto con occhi diversi il mercato italiano del gaming”.

E’ quanto dichiarato ad Agimeg dall’avvocato Vincenzo Maria Scarano, legale di Bet 1128, dopo che il Tribunale di Bari ha ritenuto di investire d’ufficio la Corte Costituzionale sulla questione dei ced, perché non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in palese violazione dei principi di parità di trattamento e di effettività del diritto dell’Unione, nonché, in tal senso, di quelli garantiti costituzionalmente dallo Stato Italiano ponendo sul caso in questione specifici quesiti. Il nodo “è la gara nazionale di affidamento di concessioni per l’esercizio di attività di giochi e scommesse (emesso il 26.07.2012 e pubblicato in GU n.88 del 30.07.2012) di durata inferiori alle precedenti, così limitando l’accesso ad operatori comunitari, di partecipazioni alla stessa in relazione all’indeterminatezza della durata di gestione del servizio, nella misura in cui non vengano revocate le precedenti concessioni dichiarate già illegittime dalla Corte di Giustizia Europea”. E ancora “Che il gioco con vincita in denaro, possa essere raccolto dai titolari soggetti di valida concessione rilasciata dall’AAMS esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica”. Infine se è lecito che “vengano sanzionati penalmente soggetti a cui viene negato il rilascio di autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, pur avendo i requisiti di affidabilità previsti dall’ordinamento, in quanto sono in possesso di concessione per irregolarità commesse nell’ambito di una procedura di gara per il rilascio delle stesse”. “Già il fatto che il giudice si è posto questo problema – ha concluso il legale – è di grande rilevanza. Centurion bet è nata dal 2009 e l’unica gara alla quale avremmo potuto partecipare è stata quella del 2012. Molti avrebbero gradito un’occasione per  una partecipazione trasparente e legittima, ma per quelle che erano le condizioni non è stato possibile pianificare alcun investimento per poter partecipare al mercato dei giochi”. cz/AGIMEG E’ stata depositata un’ordinanza emessa dal Giudice della seconda sezione penale di Bari dott. Dello Preite, in cui veniva giudicato il titolare di un CTD collegato a Bet 1128. Il Tribunale di Bari ha emesso un provvedimento storico, dopo l’intenso lavoro svolto dall’avv. Vincenzo Maria Scarano, legale di Bet 1128 ed ha sottolineato che la normativa italiana ha notevolmente avvantaggiato i titolari delle concessioni storiche: “Assicurando a costoro il consolidamento di posizioni indebitamente acquisite in violazione dei principi di diritto comunitario e pregiudicando in misura immotivata e significativa la posizione degli ulteriori operatori interessati ad investire nel mercato italiano, evidentemente in contrasto con i principi espressi dalla Corte di giustizia Europea volti a tutelare il principio di effettività e di equivalenza del diritto dell’Unione”. “La normativa italiana in materia di scommesse – si legge nell’ordinanza – continua a perseguire un vero e proprio monopolio fiscale del tutto scevro da esigenze di contenimento della propensione al gioco, verso cui tutta la legislazione appare orientata, ivi compresa quella penale, lo scopo perseguito è, più o meno dichiaratamente, di natura economica, volto a tutelare l’interesse, precipuo, al prelievo fiscale, di tal che appare stridente il contrasto tra la finalità economica da un lato e dall’altro l’esigenza sociale di “ordine pubblico”. Il Giudice di Bari – riporta una nota della società – ha quindi evidenziato la violazione dei principi fondamentali comunitari sanciti negli artt. 49 e 56 TFUE, degli artt. 3 Cost. (disparità di trattamento), 25 Cost. (principio di legalità) e 41 Cost. (diritto di iniziativa economica), come del resto già sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione (sez.IV Penale) che pronunciandosi su caso identico per l’annullamento di un sequestro con rinvio ha affermato che “La situazione lamentata dal ricorrente (Bet1128) ben può ricondursi ad una forma di discriminazione indiretta che, se commessa con lo strumento legislativo autorizza l’intervento della Corte Costituzionale”.. Il Giudice penale, in via incidentale, pur potendo emettere sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, ha ritenuto di investire d’ufficio la Corte Costituzionale perché non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in palese violazione dei principi di parità di trattamento e di effettività del diritto dell’Unione, nonché, in tal senso, di quelli garantiti costituzionalmente dallo Stato Italiano ponendo sul caso in questione specifici quesiti. 

lp/AGIMEG

Articolo pubblicato su repubblica.it

 

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