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Tentativo di prelievo con bancomat di provenienza furtiva

è "utilizzazione indebita" anche se non si è in possesso del PIN.

E' sufficiente ad integrare la fattispecie consumata di "utilizzazione indebita di carta abilitante al prelievo di danaro contante" l'utilizzo di una carta bancomat di provenienza furtiva, da parte di chi non sia in possesso del codice PIN, "realizzata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro". Così si è espressa la Corte di Cassazione, Quinta sezione Penale, con la sentenza n. 17923 depositata il 20 aprile 2018.

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